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Nuovo Accordo Stato Regioni

Nuovo Accordo Stato Regioni 2025

In vigore dal 24 maggio 2025

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo Stato-Regioni siglato il 17 aprile 2025, che definisce durata, contenuti minimi e modalità di svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.

L’Accordo è ufficialmente in vigore dal 24 maggio 2025. Per approfondire i contenuti dell’Accordo,

consulta il file pdf

Disposizioni finali: abrogazioni

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni, sono abrogati tutti i precedenti Accordi in materia di Formazione sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • L’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (Rep. 221/CSR);
  • L’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (Rep. 223/CSR);
  • L’Accordo del 22 febbraio 2012 relativo all’abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro (Rep. 53/CSR);
  • L’Accordo del 25 luglio 2012 concernente le linee applicative degli Accordi ex art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 (Rep. 153/CSR);
  • L’Accordo del 7 luglio 2016 sulla formazione degli RSPP e ASPP (Rep. 128/CSR).

È prevista una fase transitoria della durata di 12 mesi, durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni e l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08, fino al 23 maggio 2026.

Decorrenza dei termini per la formazione: ecco le principali scadenze

A partire dal 24 maggio 2025 decorrono i termini per adempiere ai nuovi obblighi formativi. Di seguito le principali scadenze:

  • Formazione obbligatoria per i datori di lavoro: dovrà essere completata entro 24 mesi, ovvero entro il 23 maggio 2027.
  • Aggiornamento per i preposti: se la formazione o l’ultimo aggiornamento risalgono a oltre due anni prima del 24 maggio 2025, l’aggiornamento deve avvenire entro il 23 maggio 2026.
  • Formazione per ambienti confinati (DPR 177/2011): i nuovi corsi devono essere completati entro il 23 maggio 2026.
  • Formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo (come carriponte, caricatori per materiali): anche in questo caso, i corsi devono concludersi entro il 23 maggio 2026.

Validità dei precedenti crediti formativi

Rimane valido il credito formativo per i corsi svolti secondo gli Accordi precedenti, se conclusi prima del 24 maggio 2025. In particolare:

  • Corsi per datori di lavoro: se erogati prima del 24 maggio 2025 e i contenuti risultano conformi al nuovo Accordo, sono riconosciuti. L’aggiornamento quinquennale decorrerà dalla data di fine corso indicata nell’attestato.
  • Corsi per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: se completati entro il 24 maggio 2025 e conformi al nuovo Accordo, saranno validi. Anche in questo caso, l’aggiornamento avrà decorrenza dalla data di conclusione riportata nell’attestato.
  • Corsi per operatori di macchine agricole, caricatori per materiali e carriponte: se effettuati entro il 24 maggio 2025 e conformi al nuovo Accordo, saranno riconosciuti. Il quinquennio per l’aggiornamento si calcolerà a partire dalla data riportata nell’attestato.

Resta aggiornato.

Continueremo a informarti su ogni novità operativa e interpretativa. Per ulteriori chiarimenti, non esitare a contattarci.

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