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Nuovo Accordo Stato Regioni

Nuovo Accordo Stato Regioni 2025

Cosa cambia e da quando?

 

Il 17 Aprile 2025 è stato siglato il documento definitivo sulla Formazione e Sicurezza accorpando i diversi accordi emanati dal 2011 ad oggi costituiti in un “Testo Unico degli Accordi Stato Regioni”.

Da oggi, aziende, formatori e lavoratori dispongono di un quadro normativo chiaro, dettagliato e moderno per la formazione in sicurezza, con l’obiettivo ultimo di ridurre gli infortuni e migliorare la cultura della prevenzione in tutti i settori produttivi.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 costituisce un testo unico e aggiornato che:

  • Ridefinisce in modo organico tutti i percorsi formativi SSL;
  • Introduce robusti meccanismi di verifica e monitoraggio;
  • Aggiorna metodologie didattiche e tecnologie (e-learning, VCS);
  • Mantiene flessibilità regionale senza ridurre i livelli di tutela.

 

I punti salienti

  • Aggiornamento e Precisione delle Definizioni: Maggiore chiarezza sui ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella formazione, come docenti, responsabili della formazione e fornitori di piattaforme e-learning. Questo aiuta a eliminare ambiguità interpretative.
  • Rafforzamento dei Requisiti per i Soggetti Formatori: Innalzamento degli standard qualitativi per le Società di Formazione, con requisiti più stringenti su qualificazione dei docenti, esperienza e dotazioni.
  • Maggiore Flessibilità e Regolamentazione della FAD: Ampliamento delle possibilità di utilizzo della Formazione a Distanza, ma con regole più precise per garantire l’efficacia didattica e l’interazione.
  • Focus sui Rischi Specifici e Nuove Tecnologie: Aggiornamento dei contenuti formativi per includere una maggiore attenzione ai rischi specifici di ogni settore e l’impatto delle nuove tecnologie sulla sicurezza.
  • Aggiornamento più Frequente della Formazione: Possibile revisione della periodicità dell’aggiornamento obbligatorio, con l’obiettivo di mantenere le competenze dei lavoratori sempre attuali.
  • Formazione Diretta da Parte delle Aziende: Introduzione di criteri e requisiti per consentire alle aziende di erogare direttamente parte della formazione, responsabilizzandole maggiormente.
    “Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3.”
  • Semplificazione del Riconoscimento della Formazione: Facilitazione del riconoscimento della formazione pregressa e dell’attribuzione di crediti formativi.
  • Intensificazione della Vigilanza e dei Controlli: Aumento dei controlli sulla qualità della formazione e inasprimento delle sanzioni per le irregolarità.

Cosa Cambia per le Aziende

Per le aziende, i cambiamenti più rilevanti includono:

  • Maggiore Responsabilità nella Formazione: Le aziende sono chiamate a un ruolo più attivo nella formazione dei propri dipendenti, con la possibilità di erogare direttamente parte della formazione, previa abilitazione. Questo implica un maggiore investimento in risorse e competenze interne.
  • Obbligo di Aggiornamento Continuo: Le aziende devono garantire che i propri lavoratori, preposti e dirigenti partecipino regolarmente a corsi di aggiornamento per mantenere le loro competenze in materia di sicurezza al passo con l’evoluzione normativa e tecnologica.
  • Formazione più Mirata e Specifica: Le aziende devono assicurarsi che la formazione erogata sia adeguata ai rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro e alle mansioni svolte dai lavoratori.
  • Documentazione e Tracciabilità: Le aziende devono tenere una documentazione accurata della formazione erogata, per dimostrare la conformità alle normative e facilitare eventuali controlli.
  • Costi della Formazione: Se da un lato la possibilità di erogare direttamente la formazione può ridurre i costi a lungo termine, dall’altro le aziende potrebbero dover sostenere spese iniziali per l’abilitazione, la formazione dei formatori interni e l’acquisto di attrezzature e materiali didattici.

Periodo Transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Previsto un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, durante il quale potranno ancora essere erogati i corsi conformi alle norme precedenti.

Maggiori informazioni sul nostro servizio di formazione:

Segreteria Tel. 0376. 671388

segreteria@prevenzioneambiente.it