MUD 2024: scadenze e informazioni utili
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.
In base all’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione (avvenuta il 2 marzo 2024) e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Considerato che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo e quindi al 1° luglio 2024.
ll 30 aprile 2024 scade il termine per la presentazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
Il M.U.D. da utilizzarsi per le dichiarazioni da presentare entro il 01 luglio 2023, con riferimento all’anno 2023, è quello allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023. Rimangono immutate rispetto allo scorso anno le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.
Chi deve presentare il MUD 2024?
Le attività obbligate a presentare il MUD sono:
- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
- imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi
- soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e ai Sistemi Collettivi di finanziamento
- sezione Consorzi: il Conai e altri soggetti di cui all’articolo 221., comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006
- limitatamente alla produzione di soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00.
I soggetti che non rientrano in organizzazione di Enti o Imprese hanno l’obbligo di presentazione del MUD solo nell’eventualità che abbiano prodotto rifiuti pericolosi.
La presentazione del M.U.D. può avvenire esclusivamente per via telematica, i soggetti che producono nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la comunicazione semplificata.
MUD: Sanzioni previste
Comunicazione Rifiuti
Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata presentazione, così come descritto nell’art. 258, comma 1, del D.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010:
la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da euro 26,00 a euro 160,00.
la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
Comunicazione Veicoli Fuori Uso
Per mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 (D.lgs. 209/2003, art. 13, comma 7).
Comunicazione produttori AEE
Per mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 (D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H).
Compilare correttamente il MUD 2024 può risultare, oltre che gravosa in termini di tempo e risorse, anche difficoltosa. Nella compilazione è facile incappare in errori, incognite e dubbi di varia natura che impediscono all’azienda di presentare la documentazione utile e corretta.
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