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accordo stato regioni 2025

Focus Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025

Cinque punti da osservare

Il nuovo l’Accordo Stato Regioni siglato il 17 aprile 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, definisce durata, contenuti minimi e modalità di svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.

Alcuni punti che vogliamo mettere alla attenzione dei nostri utenti:

 

  1. Formazione minima obbligatoria (generale più specifica) immediata all’atto di assunzione o antecedente alla stessa: non è più previsto il transitorio dei 60 giorni.

 

  1. Formazione preposti: l’obbligo dell’aggiornamento biennale deve essere considerato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 2025 pertanto dal 24 maggio 2025; perciò se la formazione del preposto (sia iniziale che aggiornamento) è antecedente al 24/05/2023 l’aggiornamento deve essere svolto entro il 24/05/2026 (ossia entro un anno dalla data di entrata in vigore nel nuovo accordo.

 

  1. La tabella dei crediti formativi del nuovo Accordo Stato Regioni stabilisce in maniera chiara che l’aggiornamento come preposto, copre l’aggiornamento come lavoratore.

 

  1. La verifica dell’efficacia formativa a seguito dei corsi è un compito in capo al Datore di Lavoro che può svolgere ad esempio, mediante analisi statistica degli infortuni e mancati infortuni, check list di controllo dei comportamenti*, questionari scritti ecc.

 

  1. La formazione del Datore di Lavoro (non RSPP) deve essere di 16 ore, seguito da 1 modulo aggiuntivo di 6 ore per chi svolge attività di cantiere. Tale formazione deve essere conclusa entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni (quindi entro 24/05/2027). – Vedi tabella pdf AIFOS pag.2

 

 

Seguirà invio di bozza da Prevenzione Ambiente (per i soli clienti convenzionati)

Maggiori informazioni: francesco.beschi@prevenzioneambiente.it
Telefono: +39 0376 671388