
Focus Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025
Cinque punti da osservare
Il nuovo l’Accordo Stato Regioni siglato il 17 aprile 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, definisce durata, contenuti minimi e modalità di svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08.
Alcuni punti che vogliamo mettere alla attenzione dei nostri utenti:
- Formazione minima obbligatoria (generale più specifica) immediata all’atto di assunzione o antecedente alla stessa: non è più previsto il transitorio dei 60 giorni.
- Formazione preposti: l’obbligo dell’aggiornamento biennale deve essere considerato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 2025 pertanto dal 24 maggio 2025; perciò se la formazione del preposto (sia iniziale che aggiornamento) è antecedente al 24/05/2023 l’aggiornamento deve essere svolto entro il 24/05/2026 (ossia entro un anno dalla data di entrata in vigore nel nuovo accordo.
- La tabella dei crediti formativi del nuovo Accordo Stato Regioni stabilisce in maniera chiara che l’aggiornamento come preposto, copre l’aggiornamento come lavoratore.
- La verifica dell’efficacia formativa a seguito dei corsi è un compito in capo al Datore di Lavoro che può svolgere ad esempio, mediante analisi statistica degli infortuni e mancati infortuni, check list di controllo dei comportamenti*, questionari scritti ecc.
- La formazione del Datore di Lavoro (non RSPP) deve essere di 16 ore, seguito da 1 modulo aggiuntivo di 6 ore per chi svolge attività di cantiere. Tale formazione deve essere conclusa entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni (quindi entro 24/05/2027). – Vedi tabella pdf AIFOS pag.2
* Seguirà invio di bozza da Prevenzione Ambiente (per i soli clienti convenzionati)
Maggiori informazioni: francesco.beschi@prevenzioneambiente.it
Telefono: +39 0376 671388