Nuovo D.L. Sicurezza, 5 articoli importanti
Il Consiglio dei Ministri del 28 Ottobre scorso ha approvato un decreto legge (D.L. 31/10/2025 n. 159) che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. L’intervento ha l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema della salute e sicurezza sul lavoro incentivando le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro, potenziando al contempo le attività di vigilanza e premiando i datori di lavoro virtuosi.
Articoli principali osservati:
- Badge digitale di cantiere (tessera precompilata SIISL) (art.3)
- Aggiornamento RLS esteso (< 15 Dipendenti) (art.5)
- Gestione Strutturata dei “Near Miss” (art.15)
- Sorveglianza Sanitaria Rafforzata (Alcol/Stupefacenti) (art.17)
- Prevenzione di condotte violente o moleste (art.18)
Ma vediamo in dettaglio questi articoli.
Badge digitale di cantiere
Art. 3 “Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti“
Questo articolo del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 norma l’obbligo per le imprese in appalto e subappalto (cantieri pubblici e privati) di fornire ai lavoratori una tessera, anche in modalità digitale, dotata di un “codice univoco anticontraffazione. Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), il badge digitale viene generato automaticamente.
Il badge digitale è una risposta concreta a esigenze reali: sicurezza, tracciabilità, efficienza. Porta ordine in un ambiente dove ogni dettaglio può fare la differenza e segna un passo avanti verso cantieri più moderni, responsabili e gestiti con criterio. In sintesi:
- L’obbligo riguarda imprese in appalto e subappalto, sia in cantieri pubblici sia privati.
- Ogni lavoratore deve avere una tessera, anche digitale, con codice univoco anticontraffazione.
- Per chi è assunto tramite la piattaforma SIISL, il badge viene generato automaticamente.
- Un decreto attuativo successivo deve definire i dettagli operativi: controlli, sicurezza dei dati, monitoraggio dei flussi di manodopera e informazioni da registrare.
Aggiornamento RLS esteso
Art. 5 “Interventi in materia di prevenzione e di formazione”
Secondo il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, per “aggiornamento RLS esteso” va inteso come:
- obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.
- Le modalità di questo aggiornamento sono disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa e del livello di rischio per la salute e la sicurezza del lavoro.
- Le competenze acquisite con questa formazione devono essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore (e nel fascicolo sociale e lavorativo) su SIISL.
- Viene ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza e igiene i DPI.
In poche parole: il decreto rende obbligatorio e strutturato un aggiornamento formativo anche per gli RLS delle piccole imprese, con tracciabilità digitale delle competenze formate.
Gestione Strutturata dei “Near Miss”
Art. 15 “Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”
Secondo il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, la “gestione strutturata dei “near miss” (mancati infortuni) consiste in:
- definizione, entro 6 mesi, di linee guida ministeriali per identificare, tracciare e analizzare i near miss nelle imprese con più di 15 dipendenti.
- Obbligo di riportare i dati raccolti in un sistema strutturato, con l’obiettivo di usarli per prevenzione e formazione
- predisposizione di un report nazionale sui “near miss” utile per promuovere modelli organizzativi avanzati di sicurezza
- incentivazione economica — premi o benefici — per le imprese che adottano questi modelli di gestione strutturata della sicurezza.
In sintesi: il Decreto spinge per un sistema serio e sistematico di tracciamento e analisi dei quasi-incidenti, non solo per registro ma anche per trasformarli in leva preventiva.
Sorveglianza Sanitaria Rafforzata (alcol/stupefacenti)
Art. 17 “Sorveglianza sanitaria e promozione della salute”
Riguardo alla “Sorveglianza sanitaria rafforzata per alcol e stupefacenti”, possiamo dire:
- Viene modificato l’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 introducendo una nuova “lettera e-quater” al comma 2: si prevede una visita medica mirata, da effettuare prima o durante il turno di lavoro, se sussiste un «ragionevole motivo» per ritenere che il lavoratore sia sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti / psicotrope.
- Questa visita mirata riguarda attività con alto rischio di infortunio, come individuato dalle norme (per esempio la Legge n. 125/2001 e il DPR 309/1990).
- Le visite sanitarie (sorveglianza), ad eccezione di quelle pre-assuntive, devono essere conteggiate nell’orario di lavoro.
- Il medico competente ha un ruolo più attivo: oltre ai controlli, deve promuovere la prevenzione oncologica, informando i lavoratori sull’importanza degli screening oncologici.
- È previsto che, entro 12 mesi, vengano definiti i requisiti minimi delle strutture (delle medicine del lavoro) che erogano la sorveglianza sanitaria, per garantire qualità adeguata.
- Le risorse derivanti dalle sanzioni per violazioni della sicurezza sul lavoro (es. da parte delle ASL) devono essere investite per potenziare l’attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria.
In sintesi: il decreto rende più stringente il monitoraggio sanitario relativo ad alcol e droghe per i lavoratori in mansioni ad alto rischio, stabilendo controlli mirati, visite in orario di lavoro e un rafforzamento del ruolo del medico competente nella promozione della salute.
Prevenzione di condotte violente o moleste
Art. 18 “Organizzazioni di volontariato della protezione civile”
Riguarda la disciplina dei volontari delle organizzazioni di protezione civile in relazione al D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).
Ecco i punti principali che emergono dall’art. 18:
- Viene modificato il D.Lgs. 81/2008, introducendo un nuovo articolo 3-bis dedicato proprio alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
- Sono definiti elementi come “formazione”, “informazione”, “addestramento” e “controllo sanitario” specifici per i volontari di protezione civile.
- Il volontario di protezione civile è “equiparato al lavoratore” solo per alcune attività: formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario.
- Il legale rappresentante dell’organizzazione volontaria deve garantire che i volontari ricevano la formazione adeguata, siano dotati di dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei, e siano addestrati.
- Le sedi delle organizzazioni di volontariato (esercitazione, formazione, intervento) non sono considerate “luoghi di lavoro”, salvo quando si svolgano attività lavorative vere e proprie.
- Le organizzazioni devono identificare quei volontari che, per i compiti svolti e per gli scenari di rischio, sono esposti a fattori di rischio elevato, e sottoporli a sorveglianza sanitaria.
Quindi, in sintesi: l’art. 18 non è incentrato su molestie o violenza come rischio psicosociale (come l’art. 15 del decreto che disciplina condotte violente o moleste), ma ridefinisce il quadro di sicurezza per i volontari della protezione civile: li equipara parzialmente ai lavoratori quando fanno attività operative, obbliga le organizzazioni alla formazione, addestramento, controllo sanitario e fornitura di DPI, ma esclude molti luoghi di volontariato dall’essere considerati “luoghi di lavoro”.