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decreto lavoro 2023

Testo Unico di Salute e Sicurezza – Le Novità 2023

Le novità del Testo Unico di Salute e Sicurezza dopo il Decreto Lavoro 2023

 

Il 5 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto Lavoro 4 maggio 2023, n. 48, che contiene misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Tra le disposizioni del decreto, ci sono anche alcune novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che modificano il Testo Unico di Salute e Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Vediamo quali sono le principali modifiche e cosa cambia per datori di lavoro, lavoratori, medici competenti e formatori.

  1. I datori di lavoro devono nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  2. i lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare devono rispettare le norme sulle opere provvisionali, sulle attrezzature di lavoro, sui dispositivi di protezione individuale e sull’informazione e la formazione nei cantieri;
  3. il medico competente deve ottenere la cartella sanitaria del lavoratore dal precedente medico competente e indicare un sostituto in caso di impedimento;
  4. i lavoratori e i loro rappresentanti per la sicurezza devono ricevere una formazione specifica per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro;
  5. il datore di lavoro deve verificare la conformità delle attrezzature di lavoro alle norme tecniche vigenti e sottoporle a controlli periodici da parte di soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro;
  6. chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve attestarne il buono stato di conservazione e la conformità alle norme tecniche vigenti e fornire le istruzioni per l’uso corretto e sicuro;
  7. sono previste sanzioni da 1.500 a 6.000 euro per il mancato rispetto degli obblighi relativi al medico competente, alle attrezzature di lavoro e alla formazione.

La nomina del medico competente

Il decreto modifica l’articolo 18, comma 1, lettera a), del Testo Unico, specificando che i datori di lavoro devono nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi, e non solo nei casi previsti dall’articolo 41. Questo significa che la nomina del medico competente non dipende solo dalla tipologia di attività svolta dall’azienda, ma anche dal livello di rischio individuato dalla valutazione.

 

Le misure di tutela per i lavoratori autonomi nei cantieri

Il decreto estende ai lavoratori autonomi e ai componenti dell’impresa familiare alcune misure di tutela previste dal Titolo IV del Testo Unico, relativo ai cantieri temporanei o mobili. In particolare, il decreto modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a), stabilendo che i lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare devono rispettare le norme sulle opere provvisionali (articolo 112), sulle attrezzature di lavoro (articolo 113), sui dispositivi di protezione individuale (articolo 114) e sull’informazione e la formazione (articolo 115).

Gli obblighi del medico competente

Il decreto introduce due nuovi obblighi per il medico competente, modificando l’articolo 25 del Testo Unico. Il primo obbligo riguarda la cartella sanitaria: il medico competente deve ottenere la cartella sanitaria rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro e tenerne conto per il giudizio di idoneità. Il secondo obbligo riguarda la sostituzione: il medico competente deve indicare un sostituto in caso di impedimento grave e valide motivazioni.

Il decreto aggiunge un nuovo comma all’articolo 37 del Testo Unico, relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza. Il nuovo comma stabilisce che la formazione deve essere specifica per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro per attività professionali e deve essere effettuata dal datore di lavoro o da soggetti da lui delegati. Inoltre, il decreto prevede che entro il 30 giugno 2022 sia stipulato un nuovo accordo tra le parti sociali per definire i contenuti, le modalità e le verifiche della formazione.

 

 

Le attrezzature di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro

Il decreto sostituisce il comma 12 dell’articolo 71 del Testo Unico, relativo agli obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro. Il nuovo comma prevede che il datore di lavoro debba verificare che le attrezzature siano conformi alle norme tecniche vigenti e siano accompagnate da una dichiarazione CE di conformità o da una certificazione rilasciata da un organismo notificato. Inoltre, il datore di lavoro deve assicurarsi che le attrezzature siano sottoposte a controlli periodici anche da parte di soggetti privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Il decreto modifica anche il comma 11 dell’articolo 71 del Testo Unico, relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Il nuovo comma prevede che le verifiche siano effettuate da soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che devono essere in possesso di specifici requisiti tecnici e organizzativi. Il Ministero del Lavoro ha adottato il 5 maggio 2023 il 39° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Il decreto prevede anche che i soggetti abilitati debbano riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate e i dati e le informazioni relativi alle attrezzature verificate.

 

Gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso delle attrezzature di lavoro

Il decreto introduce un nuovo obbligo per chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore. Il decreto modifica il comma 2 dell’articolo 72 del Testo Unico, stabilendo che chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro deve attestarne il buono stato di conservazione e la conformità alle norme tecniche vigenti. Inoltre, deve fornire al conduttore o all’utilizzatore le istruzioni per l’uso corretto e sicuro delle attrezzature.

 

L’informazione, la formazione e l’addestramento per le attrezzature di lavoro

Il decreto modifica anche il comma 1 dell’articolo 73 del Testo Unico, relativo all’informazione, alla formazione e all’addestramento dei lavoratori che utilizzano le attrezzature di lavoro. Il nuovo comma prevede che il datore di lavoro debba informare i lavoratori sui rischi derivanti dall’uso delle attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Inoltre, deve assicurare ai lavoratori una formazione adeguata e specifica per l’utilizzo delle attrezzature, nonché un addestramento pratico e appropriato.

 

Le sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Il decreto introduce anche nuove sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi relativi alle attrezzature di lavoro. Il decreto modifica l’articolo 99 del Testo Unico, prevedendo le seguenti sanzioni:

  • da 1.500 a 6.000 euro per il datore di lavoro o il dirigente che non nomina il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • da 1.500 a 6.000 euro per il datore di lavoro o il dirigente che non verifica la conformità delle attrezzature di lavoro alle norme tecniche vigenti o non le sottopone a controlli periodici;
  • da 1.500 a 6.000 euro per il datore di lavoro o il dirigente che non informa i lavoratori sui rischi derivanti dall’uso delle attrezzature o non assicura loro una formazione adeguata e specifica;
  • da 1.500 a 6.000 euro per il datore di lavoro o il dirigente che non assicura ai lavoratori un addestramento pratico e appropriato per l’utilizzo delle attrezzature;
  • da 1.500 a 6.000 euro per chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza attestarne il buono stato di conservazione e la conformità alle norme tecniche vigenti o senza fornire le istruzioni per l’uso corretto e sicuro.

Conclusioni

Il Decreto Lavoro 2023 introduce alcune novità importanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che modificano il Testo Unico di Salute e Sicurezza. Le principali modifiche riguardano la nomina del medico competente, le misure di tutela per i lavoratori autonomi nei cantieri, gli obblighi del medico competente, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, le attrezzature di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro, dei noleggiatori e dei concedenti in uso, e le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi. Queste novità hanno lo scopo di rafforzare la prevenzione e la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa e di incentivare l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Si tratta di disposizioni urgenti che sono entrate in vigore il 5 maggio 2023 e che dovranno essere convertite in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.