Regolamento UE diisocianati
Cosa dice il Regolamento (UE) 2020/1149 sui “diisocianati”
I diisocianati sono composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi isocianici N=C=O, che conferiscono loro una notevole affinità verso composti contenenti idrogeno attivo (es. OH, NH, COOH) e un certo grado di tossicità. Essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture. L’ambito applicativo può spaziare dalle carrozzerie, a molte lavorazioni dell’edilizia, alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti) o di componentistica per l’automotive.
Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/1149 il 24 febbraio 2022 e un periodo di transizione di tre anni, è ora vietata l’immissione sul mercato di prodotti con miscele per uso industriale e professionale, che abbiano tra i costituenti diisocianati con concentrazione superiore allo 0,1% in peso.
Il regolamento ha dato comunque la possibilità di immettere prodotti aventi costituenti a base diisocianato superiore allo 0,1 % in peso, indicando alcuni precetti:
- il fornitore deve garantire che il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazioneda parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati
- sull’imballaggio del prodotto sia presente la dicitura“A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta.
Cosa succede dal 24 agosto 2023:
- L’etichetta dei prodotti coinvolti deve essere conforme al nuovo requisito, su tutti i livelli di distribuzione; stante il tempo di adeguamento già deciso dal momento dell’introduzione della restrizione, non sono previste deroghe nemmeno relativamente alle cosiddette “scorte di magazzino.
- I datori di lavoro o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.